Art.1.
Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il
bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non
cerca di imporre i propri valori morali. Art.2.
Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età,
sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo. Art.3.
Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti
intrapresi. Art.4.
Interviene dov’è più utile e quando è necessario, facendo quello che
serve e non tanto quello che lo gratifica. Art.5.
Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o
favori, se non di modico valore. Art.6.
Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita
della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le
motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di
gruppo. Art.7.
Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione
permanente che viene svolta all’interno della propria Organizzazione. Art.8.
È vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che
gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua
attività. Art.9.
Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della
sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai
valori del volontariato. Art.10.
Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare.
Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue
spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.
Estratto
dall'articolo: Fusco-Karmann C, Tamburini M, Suprani A, Santosuosso A.
The code of conduct of the volunteer. Support Care Cancer 1998
Mar;6(2):120-4.
Il Presidente di ANT Italia Onlus Prof. Franco
Pannuti