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Art. 1. -
E' costituita l'Associazione Culturale " Cultura e
Solidarietà…ricordando Tiziana". E' una libera Associazione di fatto,
apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro,
regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice
civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. -
L'Associazione Culturale " Cultura e Solidarietà…ricordando Tiziana"
persegue i seguenti scopi:
-
diffondere la cultura
della solidarietà, letteraria ed artistica in genere, attraverso
contatti fra persone, enti ed asso
ciazioni, promuovendo
manifestazioni e concorsi letterari;
-
allargare gli orizzonti
didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, nel campo
della solidarietà affinché sappiano trasmetterla come un bene per la
persona ed un valore sociale;
-
proporsi come luogo di
incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e
civile, attraverso l'ideale scambio anche tra culture diverse;
-
porsi come punto di
riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap,
possano trovare, nelle varie manifestazioni culturali,nelle
pubblicazioni dell'Associazione, un momento di denuncia e
testimonianza nonché sollievo al proprio disagio per la quotidianità
vissuta spesso tra incomprensioni e discriminazioni volontarie e
involontario della società;
-
reperire risorse, per
mezzo di iniziative culturali, da destinare integralmente ad
interventi di solidarietà verso i più deboli, gli svantaggiati o
portatori di handicap.
Art. 3. -
L'Associazione " Cultura e Solidarietà…ricordando Tiziana" per il
raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in
particolare:
-
attività
culturali: convegni, conferenze,
dibattiti, seminari, concorsi letterari, proiezioni di films e
documenti che abbiano la solidarietà come tema di riferimento.
-
attività di
formazione: istituzioni di gruppi di
studio e di ricerca aperti a tutti coloro i quali avendo a cuore il
valore della solidarietà vogliono studiarne la storia della valenza
sociale.
-
attività editoriale:
-pubblicazione del libro
“Poesie di solidarietà…per ricordare Tiziana” come risultante
dell’omonimo Concorso, organizzato e realizzato dall’Associazione con
cadenza annuale, i cui introiti saranno interamente devoluti al
finanziamento anche parziale di progetti finalizzati alla solidarietà e
individuati dal Comitato Direttivo per ogni edizione del Concorso.
-Altre pubblicazioni
deliberate dall’Assemblea dei Soci che interessano l’attività
dell’Associazione e sono finalizzate ai suoi fini Istitutivi.
-
Informazione:
Pubblicazione atti di convegni, nonché degli studi e delle ricerche
compiute.
-
Pubblicazione del sito
internet denominato "www.ricordandotiziana.it" per sostenere
l’attività dell’associazione che si serve dei canali multimediali al
fine di divulgare le proprie iniziative.
Art. 4. -
L'associazione Culturale " Cultura e Solidarietà
ricordando Tiziana" è offerta a tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e
gli ideali.
-
soci ordinari: persone o
enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo
associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
-
soci fondatori: persone,
enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante,
con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla
costituzione dell'associazione.
Le quote o il contributo
associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. -
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di
ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei
probiviri.
Art. 6. -
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio
direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida, espulsione dall'Associazione.
I soci espulsi possono
ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al
Collegio dei probiviri.
Art. 7. -
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto
non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla
vita associativa.
Art. 8. -
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
I contributi degli
aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite
dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro,
le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie
dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. –
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Il Consiglio direttivo
deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e
consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno
entro il mese di aprile.
Esso deve essere
depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti
la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. –
Gli organi dell’Associazione sono:
Art.. 11. –
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da
tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il
valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via
ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta
dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione
l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria
delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole
della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta
con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima
della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari
deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del
relativo verbale.
Art. 12. –
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge il Consiglio
direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
-
approva il bilancio
preventivi e consuntivo;
-
approva il regolamento
interno.
L’assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione.
Le funzioni di e di
segretario dell’assemblea sono svolte dal presidente e dal Segretario
pro-tempore dell'Associazione. Alla fine dell'assemblea essi dovranno
redigere e sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. –
Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra
i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è
validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del
Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in
carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea
con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. –
Il Consiglio
direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione .Culturale" Cultura e
Solidarietà…ricordando Tiziana " si riunisce ogni qualvolta viene
ritenuto necessario e non meno di 2 volte all’anno ed è convocato da:
-
il presidente;
-
da almeno 2 dei
componenti, su richiesta motivata;
-
richiesta motivata e
scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i
suoi compiti sono:
-
predisporre gli atti da
sottoporre all’assemblea;
-
formalizzare le proposte
per la gestione dell’Associazione;
-
elaborare il bilancio
consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata
relative al periodo di un anno;
-
elaborare il bilancio
preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio
annuale successivo;
-
stabilire gli importi
delle quote annuali delle varie categorie di soci;
-
Di ogni riunioni deve
essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15. – Il
presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il
Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e
postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura
speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del
Consiglio direttivo.
Art. 16. – Il
Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di
fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la
regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita
relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 17. – Il
Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura
in carica tre anni.
Decide insindacabilmente,
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di
espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18. – Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della
legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19. – Tutte le
cariche elettive sono gratuite.
Ai soci, se formalmente
incaricati dal Presidente per attività che comportano oneri a carico,
compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 20. – Per
quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigente in materia.
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